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Polizia Municipale - Modulistica - Cessione del Fabbricato
         

Qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata ceda a terzi (esclusi i cittadini stranieri) per vendita, locazione, usufrutto, donazione, comodato d’uso, per un periodo superiore ad un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, qualunque siano il tipo e le condizioni (fabbricati civili, commerciali, rustici, locali industriali, in costruzione, ecc.) ed a qualunque uso essi siano destinati o di fatto adibiti è tenuto a comunicare entro 48 ore al locale Comando Polizia Municipale o all’ufficio protocollo l’avvenuta variazione.

E’ necessario dare comunicazione anche per periodi inferiori al mese se si cede un immobile ad un cittadino straniero del quale si dovrà allegare la fotocopia del passaporto o del permesso di soggiorno. Qualora il cittadino straniero non facesse parte della Comunità Europea si dovrà compilare e recapitare anche il modello di ospitalità di straniero.

Il termine delle quarantotto ore decorre dal momento in cui la disponibilità del fabbricato viene ceduta e non dal momento dell’accordo o della firma del contratto.

Non è necessario ripetere la comunicazione se il rapporto di locazione o di cessione viene rinnovato o prorogato nei confronti di uno stesso soggetto.

Il modello per la comunicazione è reperibile gratuitamente presso il Comando Polizia Minicipale che rilascerà un tagliando di ricevuta attestante l’avvenuta comunicazione oppure può essere scaricato cliccando qui e successivamente stampato.

La comunicazione in duplice copia può essere effettuata anche per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e indirizzata al Sindaco, quale Autorità locale di Pubblica Sicurezza; in questo caso per il calcolo del termine di presentazione, farà fede il timbro postale; oppure via fax (0175 87652) recapitando al Comando a stretto giro di posta l’originale in duplice copia.

La violazione della normativa comporta una sanzione amministrativa da € 103,00 a € 1549,00. Pagamento ridotto € 206,00 entro sessanta giorni dalla notifica dell’accertamento oppure è possibile presentare ricorso al Sindaco, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’avvenuto accertamento dell’infrazione.

Normativa

Art. 12 D.L. 21/03/1978, n. 59 convertito in legge 18/05/1978, n. 191