|
Qualsiasi persona fisica o giuridica,
pubblica o privata ceda a terzi (esclusi i
cittadini stranieri) per vendita, locazione,
usufrutto, donazione, comodato d’uso,
per un periodo superiore ad un mese, l’uso
esclusivo di un fabbricato o parte di esso,
qualunque siano il tipo e le condizioni (fabbricati
civili, commerciali, rustici, locali industriali,
in costruzione, ecc.) ed a qualunque uso essi
siano destinati o di fatto adibiti è
tenuto a comunicare entro 48 ore al locale
Comando Polizia Municipale o all’ufficio
protocollo l’avvenuta variazione.
E’ necessario dare comunicazione
anche per periodi inferiori al mese se si
cede un immobile ad un cittadino straniero
del quale si dovrà allegare la fotocopia
del passaporto o del permesso di soggiorno.
Qualora
il cittadino straniero non facesse parte
della Comunità Europea si dovrà
compilare e recapitare anche il modello
di ospitalità di straniero.
Il termine delle quarantotto ore decorre
dal momento in cui la disponibilità
del fabbricato viene ceduta e non dal momento
dell’accordo o della firma del contratto.
Non è necessario ripetere la comunicazione
se il rapporto di locazione o di cessione
viene rinnovato o prorogato nei confronti
di uno stesso soggetto.
Il modello per la comunicazione è
reperibile gratuitamente presso il Comando
Polizia Minicipale che rilascerà
un tagliando di ricevuta attestante l’avvenuta
comunicazione oppure può essere scaricato
cliccando qui
e successivamente stampato.
La comunicazione in duplice copia può
essere effettuata anche per posta, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno e indirizzata
al Sindaco, quale Autorità locale
di Pubblica Sicurezza; in questo caso per
il calcolo del termine di presentazione,
farà fede il timbro postale; oppure
via fax (0175 87652) recapitando al Comando
a stretto giro di posta l’originale
in duplice copia.
La violazione della normativa comporta
una sanzione amministrativa da € 103,00
a € 1549,00. Pagamento ridotto €
206,00 entro sessanta giorni dalla notifica
dell’accertamento oppure è
possibile presentare ricorso al Sindaco,
entro trenta giorni dalla data di notifica
dell’avvenuto accertamento dell’infrazione.
Normativa
Art. 12 D.L. 21/03/1978, n. 59 convertito
in legge 18/05/1978, n. 191 |